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RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

I requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante (identificati ai sensi degli art. 6, 7 ed 8 del D.Lgs. n.334 del 17/8/1999) sono definiti dal D.m. LL.PP. n.267 del 9/5/2001.
Il decreto ha l'obiettivo di definire opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali al fine di limitare le conseguenze derivanti da incidenti che coinvolgono determinate sostanze pericolose per l'uomo e gli elementi ambientali vulnerabili.

Il decreto prevede la redazione, ad opera delle autoritą competenti in materia di pianifazione urbanistica e territoriale, di un Elaborato Tecnico sul Rischio di incidenti rilevanti, in corrispondenza della costruzione di nuovi stabilimenti, delle modifiche ad aziende esistenti e della realizzazione di nuovi insediamenti residenziali o infrastrutture attorno ad aziende esistenti.

Le attivitą prevedono :

  • analisi territoriale;
  • identificazione degli elementi ambientali sensibili;
  • valutazione delle caratteristiche dell'azienda;
  • identificazione dei possibili scenari di incidente;
  • valutazione delle possibili aree di danno;
  • perimetrazione delle fasce di rispetto in relazione agli insediamenti urbani ed agli elementi ambientali sensibili.
L'elaborato tecnico deve essere contenuto negli strumenti urbanistici (art. 4 del D.M. LL.PP. n.267 del 9/5/2001) ed individua e disciplina le aree da sottoporre a specifica regolamentazione.


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