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Con il DM del 6-8-2010 sono state stabilite le nuove tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici che entreranno in funzione tra il 2011 ed il 2013 fino al limite massimo di una potenza complessiva cumulata di 3000 MW. Tali tariffe risultano più basse di quelle attualmente in essere, ma sono ancora sicuramente tra le più convenienti presenti sul panorama mondiale.
Il decreto modifica anche la classificazione degli impianti fotovoltaici. Ora essi si dividono in:
- Impianti realizzati su edifici
- Impianti integrati con caratteristiche innovative
- Impianti a concentrazione
- Impianti con innovazione tecnologica
- Altri impianti
Trascurando gli impianti innovativi, i cui parametri devono essere ancora definiti nel dettaglio dal GSE, e quelli a concentrazione che rappresentano una nicchia del mercato, abbiamo solo la distinzione su edificio o a terra.
La classificazione di impianto su edificio risulta ora più restrittiva. Esso deve rientrare in una delle seguenti casistiche:
- Su tetto a falda: essere complanare al tetto stesso
- Su tetto piano: se esiste una balaustra perimetrale il punto medio del pannello deve risultare non superiore all’altezza minima della stessa balaustra; se non esiste balaustra, l’altezza massima dei moduli non può superare i 30 cm
- Su tetto curvo: i moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente con uno scarto massimo di 10°
- Frangisole: moduli installati in aderenza alla facciata col fine di ombreggiare la stessa
Tutti gli altri impianti risultano di conseguenza non integrati e rientrano quindi nella categoria altri impianti.
Le tariffe vengono definite per ogni quadrimestre e decurtate del 6% annuo (3% per impianti innovativi e a concentrazione).

Vengono inoltre definite una serie di premi alla tariffa incentivante:
- 5% per comuni che operano in regime di scambio sul posto ed hanno meno di 5.000 abitanti
- 10% se installati in sostituzione di coperture in eternit
- 5% per altri impianti posti in zone classificate come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite o in aree di competenza di discariche o siti contaminati (DLgs 152/06 art. 240)
- Gli impianti su edificio o con integrazione con caratteristiche innovative possono accedere al premio abbinato all’uso efficiente dell’energia per un massimo del 30%. Esso corrisponde alla metà della riduzione percentuale del fabbisogno con interventi solo sull’involucro edilizio
- 30% per Impianti su edifici di nuova costruzione che abbiano un indice di prestazione energetica sia estiva che invernale minore del 50% del valore minimo stabilito dal DPR 59/09
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